Condizioni generali di noleggio

Condizioni generali di noleggio

Condizioni di noleggio per macchine edili

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le seguenti condizioni si applicano a tutti i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto di locazione.

 

Eventuali deroghe a quanto sopra sono valide solo se concordate per iscritto tra le parti contraenti.

 

2. IMMOBILE IN AFFITTO


A) OBJETTO DEL CONTRATTO
Il locatore cede al locatario gli apparecchi specificati nei documenti di consegna, comprensivi delle istruzioni per l'uso, affinché siano utilizzati nel territorio doganale svizzero. Fanno fede le bolle di consegna del locatore.

 

B) PROPRIETÀ
L'oggetto locato, compresi i suoi componenti e accessori, rimane di proprietà esclusiva del locatore per tutta la durata del contratto di locazione. Qualora il locatario trasferisca l'oggetto locato su terreni o in locali di proprietà di terzi, egli è tenuto a informare immediatamente tali terzi della proprietà del locatore sull'oggetto locato. In caso di spostamento dell’oggetto locato da un cantiere all’altro, il locatore deve essere immediatamente informato per iscritto.

 

C) UTILIZZO
Senza il previo consenso scritto del locatore, non è consentito apportare alcuna modifica (in particolare a tutte le installazioni fisse) all'immobile locato.

 

È necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal locatore, nonché alle indicazioni relative all'uso corretto e al carico ammesso.

 

Il locatario non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull'immobile locato né a cedere loro diritti derivanti dal contratto di locazione; in particolare, sono vietati il subaffitto e la cessione in subaffitto dell'immobile locato (eccezioni: subaffitto e cessione in subaffitto a società controllate nonché a imprese con cui il locatario collabora nell'ambito di un progetto nazionale in consorzio). In ogni caso, è necessario darne comunicazione al locatore.

 

L'oggetto del contratto di locazione non può essere portato all'estero senza il consenso scritto del locatore.

3. CANONE DI LOCAZIONE
A) BASE DI CALCOLO
Il canone di locazione concordato si applica per il periodo concordato, in caso di attività a turno unico di max. 10 ore al giorno, esclusi sabato e domenica, oppure per il numero concordato di interventi.

 

In caso di turni di lavoro o di un numero elevato di interventi, è previsto un supplemento sul canone di noleggio concordato.

 

Il canone di noleggio è dovuto per l'intera durata del contratto anche qualora il periodo di utilizzo normale non venga sfruttato appieno o l'oggetto noleggiato venga restituito prima della scadenza del contratto. Il canone di noleggio concordato non include i costi di trasporto, montaggio, smontaggio, imballaggio e assicurazione; tali costi saranno addebitati separatamente. L'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del locatario, già imballato per il trasporto, presso la sede del locatore.

 

B) SCADENZA
Il canone di locazione deve essere versato, a seconda della durata del contratto di locazione e di quanto concordato dalle parti, a rate settimanali o mensili in anticipo. Sono espressamente riservati accordi diversi tra le parti per contratti di locazione di breve durata. La prima rata del canone di locazione, il cui importo deve essere stabilito dalle parti, è esigibile al momento in cui l'oggetto locato è pronto per la consegna.

 

Se una macchina non è funzionante o non è conforme al contratto per motivi imputabili al locatore, il canone di locazione dovrà essere corrisposto solo dopo che il locatore avrà sanito tali difetti.

 

C) RITARDO
Se il locatario è in ritardo con un pagamento e non ottempera alla richiesta del locatore di saldare l'affitto arretrato entro il termine di 10 giorni, il

Il contratto di locazione si risolve alla scadenza di tale termine. Qualora il locatore dichiari la risoluzione del contratto, il locatario è tenuto a restituire immediatamente l'oggetto locato al locatore; le spese di trasporto e di assicurazione relative alla restituzione, nonché eventuali altre spese connesse, sono a carico del locatario.

 

Il locatario è tenuto a pagare il canone di locazione fino al termine del periodo di locazione concordato; il locatore deve tuttavia dedurre dall’importo dovuto i proventi ricavati dall’utilizzo dell’immobile locato per altri scopi durante il periodo di locazione.

4. INIZIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
A) DATA
Il contratto di locazione ha inizio il giorno in cui il locatore è pronto alla spedizione o il locatario ritira l'oggetto locato.

 

Il locatore è tenuto a spedire l'oggetto del noleggio nei tempi concordati tramite il mezzo di trasporto previsto oppure a metterlo a disposizione del locatario per il ritiro. Il locatario deve essere immediatamente informato della disponibilità alla spedizione.

 

B) TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Il rischio passa al locatario non appena la spedizione, una volta caricata per il trasporto dal magazzino del locatore, viene messa a disposizione del vettore, dello spedizioniere o del locatario. Questi ultimi sono tenuti a verificare il carico dell’oggetto noleggiato al momento del ritiro e a porre immediatamente rimedio a eventuali carenze. A partire dal momento di tale verifica, il locatario esonera il locatore da qualsiasi responsabilità che possa derivare da o in relazione al carico dell'oggetto noleggiato.

 

5. MONTAGGIO E SMONTAGGIO


Solo se espressamente concordato, il locatore si fa carico del montaggio e dello smontaggio dell’oggetto locato. Negli altri casi, su richiesta del locatario, mette a disposizione dei montatori, addebitando le spese di viaggio, manodopera e attesa, nonché le spese di soggiorno (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio), secondo le tariffe del locatore in vigore. Se i montatori non possono iniziare o proseguire un lavoro senza colpa propria o del locatore, tutti i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del locatario, anche se per i lavori di montaggio e smontaggio è stata concordata una somma forfettaria. Il locatario deve inoltre mettere a disposizione per tempo il personale ausiliario e le attrezzature di montaggio necessari, come da accordo.

 

Qualora il locatario sia tenuto a mettere a disposizione del locatore operai o personale ausiliario, i salari, i contributi previdenziali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatario.

 

Il personale messo a disposizione dal locatore è da lui retribuito e assicurato contro malattie e infortuni. I tempi indicati dal locatore in relazione a un montaggio e/o smontaggio da lui da effettuare sono vincolanti. Circostanze non imputabili al locatore (ad es. ostacoli, cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse, preparazione del cantiere non conforme al contratto, ecc.) possono tuttavia comportare una proroga dei termini.

 

Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e smontaggio per i motivi sopra indicati non conferisce al locatario né il diritto di recedere dal contratto né quello al risarcimento dei danni.

6. OBBLIGHI DEL LOCATORE
A) RESPONSABILITÀ
Il locatore è tenuto a consegnare l'oggetto locato nelle condizioni e con le prestazioni stabilite nel contratto di locazione. Il locatore deve eliminare a proprie spese e nel più breve tempo possibile eventuali difetti che ne compromettano l'idoneità all'uso prevista dal contratto al momento della consegna dell'oggetto locato. Qualora il locatore non riesca a ripristinare la funzionalità dell’oggetto locato in conformità al contratto entro un termine ragionevole, nonostante la relativa denuncia scritta di difetti da parte del locatario, o a fornire un sostituto equivalente, il locatario ha il diritto di recedere dal contratto di locazione.

 

Qualora, durante il periodo di locazione, si verifichino nell’immobile locato difetti imputabili al locatore che ne compromettano o rendano impossibile l’uso conforme al contratto, il locatore è tenuto, previa relativa comunicazione scritta da parte del locatario, a porre rimedio ai difetti constatati di comune accordo entro un termine ragionevole a proprie spese oppure a fornire un sostituto equivalente. Se il locatore non adempie a tale obbligo, il locatario ha il diritto, in caso di impossibilità di continuare a utilizzare l'immobile locato, di recedere dal contratto di locazione e, in caso di compromissione prolungata dell'uso contrattuale dell'immobile locato, di applicare una detrazione adeguata dal canone di locazione per la durata della compromissione.

 

La responsabilità del locatore derivante dal contratto di locazione è disciplinata in modo esaustivo quanto sopra. È esclusa la rivendicazione di qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, quali in particolare la perdita di godimento, il mancato guadagno, la perdita di commesse, le penali contrattuali e simili.

 

B) DIRITTO DI RITORNO
Qualora il locatore sia chiamato in causa da un terzo a seguito di un evento dannoso e sussista una responsabilità solidale, egli può esercitare il diritto di ritorno nei confronti del locatario per tutte le richieste avanzate, a condizione che non gli sia dimostrabile una colpa grave.

 

7. OBBLIGHI DEL LOCATARIO
A) OBBLIGO DI VERIFICA
Il locatario è tenuto a verificare l'oggetto locato immediatamente dopo il ricevimento e a segnalare senza indugio per iscritto al locatore eventuali difetti. Qualora non pervenga alcuna segnalazione di difetti entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo dell’oggetto noleggiato nel luogo di consegna o dal ritiro dello stesso, l’oggetto noleggiato si considera approvato dal locatario. Reclami successivi saranno accettati solo se i difetti non erano riconoscibili al momento dell’arrivo o del ritiro nonostante un’adeguata ispezione e se il locatario segnala il difetto per iscritto entro una settimana dalla sua scoperta.

 

La segnalazione di difetti che non comportano un'interruzione dell'attività non esonera il locatario dall'obbligo di pagare puntualmente il canone di locazione.

 

B) SICUREZZA FUNZIONALE DELL’OGGETTO NOLEGGIATO
Il locatario è direttamente responsabile nei confronti dei propri dipendenti dello stato di sicurezza funzionale dell’oggetto noleggiato. Per quanto riguarda le gru, la responsabilità ricade in particolare sull’operatore della gru (cfr. art. 4 e 7 dell’Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999, nonché l’art. 1.4.5 della direttiva CFSL 6511). Se il gestore della gru intende trasferire, in tutto o in parte, la responsabilità dello stato di sicurezza operativa della gru noleggiata a un terzo, ciò deve essere stabilito per iscritto in accordi contrattuali.

 

C) OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI COMUNICAZIONE
Il locatario è tenuto a trattare l'immobile locato con la massima cura, a utilizzarlo, gestirlo e sottoporlo a manutenzione in modo corretto, nel rispetto delle norme operative e delle istruzioni emanate dal locatore.

 

Il locatario è tenuto a garantire che il gestore dell'apparecchio abbia ricevuto le istruzioni necessarie ed è responsabile di ciò. Solo le persone che hanno ricevuto le istruzioni possono utilizzare l'apparecchio. La prima sessione di formazione è inclusa nel prezzo di noleggio e viene effettuata al momento del montaggio o della consegna.

 

Se, a giudizio del locatario, l'immobile locato non funziona correttamente, questi è tenuto a darne immediata comunicazione al locatore. Il locatario deve sospendere l'uso dell'immobile locato fino a quando il locatore non abbia verificato il guasto e, se del caso, effettuato le riparazioni necessarie. La parte responsabile si fa carico dei costi di riparazione e del canone di locazione per il periodo di interruzione.

 

D) ISPEZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il locatore ha il diritto di ispezionare o far ispezionare in qualsiasi momento lo stato dell'immobile oggetto del contratto di locazione, previo accordo con il locatario. Il locatario è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal locatore o dai suoi rappresentanti in merito al funzionamento, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla cura dell'immobile oggetto del contratto di locazione.

 

E) RIPARAZIONI
Le riparazioni che si rendano necessarie durante il periodo di locazione devono essere immediatamente disposte dal locatario tramite il locatore. Solo previo consenso scritto di quest’ultimo, il locatario può effettuare le riparazioni autonomamente o farle eseguire da terzi; in caso contrario, dovrà farsi carico dei costi e assumersi la responsabilità. Inoltre, egli risponde di tutti i danni diretti o indiretti derivanti da lavori di riparazione eseguiti in modo improprio. I pezzi di ricambio necessari devono essere in ogni caso richiesti al locatore.

 

F) COSTI
Le parti soggette a usura definite nel contratto di locazione sono a carico del locatario.

 

Le spese per le riparazioni dovute a atti di violenza, danni da incidente, uso improprio o manutenzione inadeguata sono a carico del locatario, a meno che non si tratti dei costi per la riparazione di un difetto imputabile al locatore, che sia stato segnalato dal locatario in modo tempestivo e regolare.

 

Le riparazioni e le manutenzioni dovute al normale funzionamento e all'usura dell'immobile locato, nonché il deprezzamento derivante dall'uso conforme al contratto, sono a carico del locatore.

 

G) RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO PER L'OGGETTO NOLEGGIATO
Il locatario è responsabile, dal momento del trasferimento del rischio fino all'arrivo dell'oggetto noleggiato presso il locatore o nel luogo da questi indicato in occasione della restituzione, per ogni perdita e/o ogni danneggiamento dell’oggetto noleggiato e per i costi ad esso connessi, indipendentemente dal fatto che siano stati causati per sua colpa o per colpa dei suoi ausiliari, per colpa di terzi, per caso o per forza maggiore.

8. ASSICURAZIONE
Il locatario è responsabile, a partire dal trasferimento del rischio ai sensi dell’art. 4 lett. b) delle presenti condizioni di locazione e fino alla restituzione dell’oggetto locato ai sensi dell’art. 10 lett. c) delle presenti condizioni di locazione, per tutti i danni verificatisi sull’oggetto locato o derivanti da esso a causa di rischi quali furto, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del motore), vandalismo, eventi naturali, danni durante il trasporto, rottura di macchinari, montaggio e smontaggio ecc.

 

Tali rischi sono assicurati dal locatore a spese del locatario, sia mediante la stipula di contratti assicurativi autonomi, sia mediante l'inclusione del locatario nei contratti assicurativi già in essere del locatore. È possibile derogare a questa regola solo in casi eccezionali – e ciò solo sulla base di una prova conclusiva, fornita dal locatario, di una copertura assicurativa almeno equivalente, nonché previa cessione al locatore del diritto alla prestazione assicurativa.

 

Qualora il bene locato venga utilizzato su strade pubbliche senza targa e si verifichino danni per i quali il locatore è tenuto a rispondere in base alle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, il locatario si impegna a manlevare il locatore da tale responsabilità.

 

9. CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
A) DISDETTA
Qualora non sia stata concordata una durata determinata del contratto di locazione, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto di locazione con un preavviso di 10 giorni lavorativi.

 

B) RISOLUZIONE STRAORDINARIA
Il locatore può risolvere il contratto di locazione con effetto immediato, senza previa diffida né fissazione di un termine, mediante risoluzione straordinaria, qualora

 

– l'immobile locato è a rischio a causa di un uso eccessivo o di una manutenzione carente e il locatario, nonostante la richiesta del locatore, non provvede a porvi rimedio entro un termine ragionevole,

 

– l'immobile locato venga subaffittato senza previa autorizzazione del locatore,

 

– siano stati concessi a terzi altri diritti su di esso o siano stati ceduti loro diritti derivanti dal contratto di locazione,

 

– in caso di ritardo nel pagamento,

 

– sussistano violazioni di altri accordi contrattuali.

 

Qualora il locatario violi altri obblighi contrattuali, il locatore può recedere anticipatamente dal contratto se il locatario continua a violare i propri obblighi nonostante un sollecito scritto. Se il locatore pone fine al contratto mediante disdetta straordinaria, può riprendere possesso dell'immobile a spese del locatario. Il locatario rimane inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

 

C) RESTITUZIONE DEL BENE NOLEGGIATO
Il locatario è tenuto a restituire il bene noleggiato, ricevuto dal locatore, in condizioni pulite e idonee all’uso presso la sede del locatore o in un altro luogo da questi indicato, purché non più distante. Il locatario deve comunicare preventivamente per iscritto al locatore la restituzione. La restituzione deve avvenire in conformità con la consegna ed essere accompagnata da una bolla di consegna.

 

Se, al momento della riconsegna, l'immobile locato non soddisfa tali requisiti o presenta altri difetti, il contratto di locazione sarà prorogato fino al ripristino della sua funzionalità o al risanamento dei difetti.

 

Al momento della restituzione, le due parti redigeranno un verbale di consegna. Eventuali lavori di riparazione necessari saranno a carico del locatario.

 

Il locatore si riserva il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni. Il locatore è tenuto a ispezionare l'oggetto locato immediatamente dopo averlo ricevuto e a comunicare senza indugio per iscritto al locatario eventuali difetti riscontrati. Per la denuncia dei difetti si applica per analogia l'art. 7 di cui sopra. Il locatario è responsabile dell'oggetto locato fino al momento in cui questo giunge al locatore.

10. SPESE DI TRASPORTO E CARICO
Le spese di trasporto relative alla spedizione dell'oggetto noleggiato all'inizio del noleggio, nonché alla restituzione al termine dello stesso, sono a carico del locatario, così come le spese di scarico e carico nel luogo di destinazione concordato contrattualmente.

 

Se l'oggetto del noleggio non viene consegnato presso la sede del locatore, al locatario potranno essere addebitate al massimo le spese di trasporto che sarebbero state sostenute in caso di consegna presso la sede del locatore. Lo stesso vale qualora l'oggetto del noleggio non debba essere riconsegnato presso la sede del locatore.

 

11. DIRITTO APPLICABILE
I contratti stipulati sono regolati dal diritto svizzero.

 

12. LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE
Per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, il luogo di adempimento è la sede del locatore. Il foro competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è la sede del locatore

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    Data: 03/11/2022



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